Statuto

STATUTO della FONDAZIONE SCOLASTICA “CARLO BOCCHI” (scarica la versione pdf)

– A D R I A –

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata –

Costituita per Regio Decreto n.1891 del 16 aprile 1874, la Fondazione denominata Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”, ha sede legale ad Adria, in corso Vittorio Emanuele II, n.78.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e Ambito Territoriale –

La Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è:

  • a) l’erogazione di contributi e di borse di studio per la prosecuzione degli studi di studenti capaci e meritevoli. Le relative modalità e condizioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
  • b) l’erogazione di assegni di studio a favore di studenti frequentanti le scuole della città di Adria ed appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche e sociali;
  • c) l’erogazione di contributi alle scuole per l’acquisto di attrezzature e materiale didattico, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librarie, in aggiunta agli interventi previsti dalle leggi dello Stato e della Regione e dalle disposizioni dei Comuni, ed in riferimento alle dotazioni già esistenti presso i singoli Istituti. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente articolo, comma 2, lett. a), b) e c) le scuole di istruzione secondaria di I° e II° grado funzionanti nella città di Adria e gli alunni che le frequentano;
  • d) programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento alle attività di formazione superiore o che coinvolgano studi e ricerche degli studenti delle scuole secondarie superiori di Adria;
  • e) onorare, nelle forme da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della volontà del testatore, la memoria del Nob. Dr. Carlo Bocchi, per lascito del quale è sorta la Fondazione;
  • f) provvedere alla manutenzione e conservazione dei beni patrimoniali della Fondazione.

 

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.”

Art. 3 – Patrimonio e Risorse Economiche –

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili derivanti da lascito del Nob. Dr. Carlo Bocchi, in base al Suo testamento del 1836, ancora di proprietà della Fondazione e da beni immobili successivamente acquisiti, da stampe antiche e da beni mobili, come da inventario.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

  • i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
  • gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.”

Art. 4 – Organi –

Sono organi della Fondazione:

  1. a) il Presidente;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Revisore dei Conti.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione, composto dal numero di 5 membri, è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta:

  1. a) del Consiglio Comunale di Adria che designa n.2 membri, di cui uno di minoranza, dopo aver preliminarmente proceduto alla qualificazione della maggioranza e della minoranza, da eleggersi col criterio stabilito dall’art.13 del D.G.R. 20/03/1967, n.223;
  2. b) dall’Ordinario Diocesano di Adria (Rovigo), che designa un membro;
  3. c) dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, che designa un membro da scegliere tra Presidi e Docenti in servizio oppure in quiescenza.

Del Consiglio di Amministrazione fa parte quale Consigliere di diritto a tutti gli effetti un membro nominato dalla Giunta Regionale del Veneto.

I Consiglieri devono essere cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel campo del sociale.

I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione. Alla scadenza, i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio: la proroga dei poteri concerne l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall’interessato. I membri del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, senza darne giustificazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso con le procedure di cui all’art. 7 della L. 154/1981. In caso di dimissioni, morte o dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio stesso di singoli membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuoverà tempestivamente gli atti necessari per la sostituzione, sollecitando le designazioni sostitutive, fino al compimento del quinquennio, presso i rispettivi organi designanti, al fine di ottenere le nuove designazioni, da comunicare quindi al Presidente della Giunta Regionale per l’emissione del Decreto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Sono altresì dichiarati decaduti i membri nei confronti dei quali siano state pronunciate dall’Autorità Giudiziaria sentenze di condanna comportanti la perdita del diritto elettorale attivo e passivo, o siano sopraggiunte cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art.6. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.”.

Art. 6 – Incompatibilità –

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.

Non possono inoltre farvi parte:

– coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico;

– gli Amministratori del Comune e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza di Adria;

– i dipendenti in attività di servizio degli Enti predetti;

– coloro che abbiano liti con la Fondazione, o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;

– gli amministratori di Enti di qualsiasi genere dichiarati responsabili in via giudiziaria o amministrativa.

Art. 7 – Poteri del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

approva entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

delibera gli incrementi del patrimonio;

dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

provvede alla nomina del Presidente;

provvede alla nomina e revoca del Segretario;

provvede alla nomina del Revisore dei Conti;

provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;

delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;

delibera eventuali regolamenti;

delibera eventuali modifiche allo Statuto;

propone all’Autorità competente l’estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.13. 

Art. 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata, previo avviso telefonico, con lettera di posta elettronica, con relativa comunicazione di avvenuta lettura, almeno 5 giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed inseriti, in ordine cronologico, nell’apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

Agli effetti del computo dei voti, non si tiene conto del membro che non può prendere parte alla decisione e alla votazione in quanto trattasi di deliberazione, atto o provvedimento riguardante interessi propri, di parenti o affini, o interessi di stabilimenti dagli stessi amministrati o di corpi morali dei quali abbiano rappresentanza, o di persone con le quali siano legati da vincolo di società, qualunque ne sia la forma.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono inoltre concorrere direttamente o indirettamente per interposta persona a contratti di compravendita, locazioni, esazioni o appalto con la Fondazione, salvo che si tratti di locazione o compravendita ai pubblici incanti, sempreché siano stati autorizzati a concorrervi, con motivata deliberazione, del Consiglio stesso.

Art. 9 – Poteri del Presidente –

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d’età.

Art. 10 – Segretario –

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione e all’esecuzione delle attività della Fondazione, sotto la direzione e vigilanza del Presidente; redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne cura l’archiviazione. Inoltre si occupa della compilazione e della tenuta dei registri contabili o giornale mastro della contabilità, dei bilanci preventivo e consuntivo, del protocollo e dell’archivio, della formazione e dell’aggiornamento degli inventari e dello svolgimento di ogni altro compito concernente il normale e corretto funzionamento dell’Ente. Può, altresì, illustrare ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

Al predetto Segretario si dovrà corrispondere, annualmente o mensilmente, un compenso in ragione delle sue effettive prestazioni, la cui misura dovrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Revisore dei Conti –

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in possesso di adeguata competenza economico-contabile.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti i dipendenti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle ULSS del Veneto e coloro che facciano parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica per un periodo di cinque anni ed il suo mandato non è rinnovabile per più di una volta, previa interruzione.

Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore partecipa alle assemblee ordinarie del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto svolgendo obbligatoriamente la sua funzione in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione.

Su espressa richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti può essere chiamato ad assistere, con funzioni consultive, il Consiglio su temi specifici.

L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 12 – Esercizio finanziario –

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite –

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Art. 14 – Liquidazione ed estinzione della Fondazione –

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell’art.27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell’atto costitutivo e nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ex art.6 del D.P.R. n.361/2000.

Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all’Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Art. 15 – Norme applicabili –

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.