Bando Borse di Studio

BANDO per l’assegnazione di 40 Borse di studio

Anno Scolastico 2023/2024

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi istituisce, ogni anno, delle borse di studio suddivise tra gli Istituti Scolastici di II grado della città di Adria, indicando per ognuno di essi, il numero delle borse di studio da assegnare ai loro allievi che abbiano ottenuto la promozione alla classe superiore o conseguita la maturità.

 

Denominazione dell’Istituto Scolastico beneficiario delle Borse di Studio Borse di Studio da assegnare per :
Promozione alla classe superiore: borse di

€ 300,00

Conseguita maturità:

borse di

€ 300,00

Totali parziali TOTALE Generale
 
Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria
Indirizzo classico, linguistico, scienze umane e scientifico 9 4 13 13
 
I. I. S.  “Polo Tecnico” di Adria
Settore Economico e Tecnologico 8 2 10 10
 
I. I. S. “C. Colombo” di Adria
Istituti Professionale Settore Servizi, Tecnico Settore Economico, Professionale Settore Industria e Artigianato 3 3 6 6
 
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Cipriani” di Adria 9 2 11 11
 
TOTALE GENERALE 29 11 40 40

 

Art.2

Viene affidata ai singoli Istituti Scolastici la ripartizione delle borse di studio secondo i vari indirizzi o settori interni di ciascun istituto, in base alla consistenza numerica degli alunni frequentanti. Si segnala la necessità di valorizzare adeguatamente i singoli indirizzi di studio.

 

Art. 3

Hanno diritto alla borsa di studio di € 300,00 gli alunni che:

  1. a) abbiano frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 una scuola media superiore della città di Adria;
  2. b) abbiano riportato nell’Istituto le più alte medie di voti nello scrutinio finale, per i primi quattro anni, o in sede d’esame, per il quinto anno.

 

Art. 4

Le graduatorie di merito devono essere formate dalle Commissioni Scolastiche, appositamente costituite dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, alle quali è riservata la facoltà di dotarsi di un autonomo regolamento per la valutazione del merito e di modificare – qualora lo si ritenga opportuno – il numero delle borse di studio, da assegnarsi ai diversi indirizzi o settori di studio, per la promozione alla classe superiore o per la conseguita maturità, fermo restando il numero delle borse di studio complessivamente riservate all’Istituto Scolastico. La singola borsa di studio del valore di € 300,00 non potrà essere suddivisa tra due o più studenti. In caso di risultati ex aequo, deve essere fatto riferimento alle votazioni dei precedenti anni scolastici.

 

Art. 5

I Dirigenti Scolastici entro e non oltre il 15 ottobre 2024 consegneranno alla Fondazione:

  1. a) la graduatoria dei migliori allievi del proprio Istituto che hanno diritto alla premiazione;
  2. b) la dichiarazione di accettazione della borsa di studio da parte dello studente (se minorenne controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale);
  3. c) l’attestato scolastico comprovante la votazione ottenuta nell’anno scolastico 2023/2024 per la promozione alla classe superiore o per la conseguita maturità;
  4. d) dati anagrafici completi, scritti in stampatello comprensibile (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e codice IBAN) e fotocopia del codice fiscale e del documento di identità dei vincitori della borsa di studio;
  5. e) dati anagrafici completi, scritti in stampatello comprensibile (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e codice IBAN) e fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del genitore in caso di vincitore minorenne.

La Fondazione non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle borse di studio causati dalla mancata o ritardata consegna della documentazione da parte degli Istituti Scolastici.

In caso di giustificato motivo, la Fondazione ammette una proroga della consegna delle graduatorie e della relativa documentazione dei vincitori entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

 

Art. 6

La mancata accettazione della borsa di studio da parte dello studente vincitore comporta l’assegnazione della stessa allo studente che segue nella graduatoria di merito dell’Istituto.

 

Art. 7

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con l’ottenimento nel medesimo anno scolastico di altre borse di studio, premi od assegni comunque conseguiti a carico dello Stato, degli Enti locali e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, incluso il “premio all’eccellenza”, conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione agli studenti del 5° anno che hanno conseguito la maturità con la valutazione di 100 e lode.

 

Art. 8

Non è consentito assegnare borse di studio agli studenti per più di due volte nel corso del quinquennio. Perciò agli allievi che negli anni precedenti abbiano ottenuto per due volte una borsa di studio, non ne verrà erogata un’altra nell’anno scolastico in corso.

 

Art. 9

Il pagamento della borsa di studio verrà disposto, con apposito provvedimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi, a favore di coloro che si saranno utilmente classificati nella graduatoria di merito sino alla concorrenza del numero delle borse di studio riservate a ciascun Istituto Scolastico.

 

Art. 10

Le modalità e la data di erogazione delle borse di studio è insindacabilmente decisa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi e verrà effettuata quando ritenuto più opportuno. Potrà avvenire nel corso dell’anno scolastico cui si riferisce il presente bando o in quello successivo. La data di consegna verrà comunicata agli istituti scolastici con un congruo anticipo per permetterne l’organizzazione.

 

Adria, lì 5 marzo 2024

 

                                                                                               IL PRESIDENTE

Elena Passadore