Statuto

STATUTO della

FONDAZIONE SCOLASTICA CARLO BOCCHI

Ente Filantropico ETS

  

Art. 1

– Denominazione – Sede – Durata –

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente Filantropico (Ente del Terzo Settore) denominato “Fondazione Scolastica Carlo Bocchi Ente Filantropico ETS”, che assume la forma giuridica di fondazione.

La Fondazione, una volta iscritta nella sezione “Enti filantropici” del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di “Ente Filantropico ETS” che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Adria. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

 

Art. 2

– Scopo e Ambito Territoriale –

 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione, sostegno e ampliamento dell’offerta formativa degli istituti scolastici secondari di I e II grado presenti sul territorio di Adria e nello stimolo e incentivazione allo studio degli allievi meritevoli o in condizioni di disagio economico e sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017, lettere d), f), i), u):

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, gli scopi e le finalità della Fondazione sono perseguiti mediante la realizzazione e la pianificazione delle seguenti attività:

  1. a) l’erogazione, a cadenza annuale, di borse di studio per la prosecuzione degli studi di studenti capaci e meritevoli, mediante l’emissione di un bando indirizzato agli istituti scolastici superiori presenti sul territorio di Adria, contenente le indicazioni necessarie alle scuole per la redazione di una graduatoria di merito basata sui risultati scolastici degli allievi. Le relative modalità e condizioni vengono stabilite nel bando dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell’Ente;
  2. b) l’erogazione di assegni di studio a favore di studenti frequentanti le scuole della città di Adria ed appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche e sociali, sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti scolastici, i quali, previa l’adeguata verifica della documentazione attestante la situazione patrimoniale dei richiedenti, ne certificano lo stato di bisogno;
  3. c) l’erogazione di contributi alle scuole per l’acquisto di attrezzature, materiale didattico, strumentazione tecnica e di laboratorio e dotazioni librarie, previa la presentazione, da parte degli istituti scolastici, di specifici progetti didattici sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, che ne giudica l’ammissibilità e la finanziabilità;
  4. d) programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento alle attività di formazione superiore o che coinvolgano studi e ricerche degli studenti delle scuole secondarie superiori di Adria;
    e) onorare, nelle forme da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della volontà del testatore, la memoria del Nob. Dr. Carlo Bocchi, per lascito del quale è sorta la Fondazione;
  5. f) provvedere alla manutenzione e conservazione dei beni patrimoniali della Fondazione.
    Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.


Art. 3

– Patrimonio e Risorse Economiche –

 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili derivanti da lascito del Nob. Dr. Carlo Bocchi, in base al Suo testamento del 1836, ancora di proprietà della Fondazione e da beni immobili successivamente acquisiti, da stampe antiche e da beni mobili, come da inventario.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da conferimenti in denaro, beni mobili, mobili registrati ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni da enti o da privati.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

  • i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
  • le entrate di cui alle attività di interesse generale (art.5 D. Lgs. 117/2017);
  • gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
  • le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a patrimonio;
  • entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art.6 del D. Lgs. 117/2017;
  • entrate da raccolte fondi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Ai fini di cui all’art. 38 co. 2 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione amministra e gestisce il proprio patrimonio attenendosi a principi di responsabile, sana e corretta gestione, allo scopo di poter perseguire più efficacemente i propri obiettivi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione stessa; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di Controllo di cui all’art. 10 e, anticipatamente al termine dell’esercizio finanziario in corso, redige e approva il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Le eventuali raccolte di fondi e risorse, in qualsiasi modo effettuate, ottemperano alle disposizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, e sono in ogni caso improntate al rispetto dei principi di chiara e trasparente rendicontazione al pubblico, in particolare nella precisa individuazione delle entrate e delle spese relative a ciascuna iniziativa di raccolta fondi, celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento dei propri scopi. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come stabilito dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Quando il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del D. Lgs. 117/2017 dovesse risultare diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 

Art. 4
– Organi –

Sono organi della Fondazione:

  1. il Presidente;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. l’Organo di Controllo;
  4. l’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017);
  5. il Segretario.

Le cariche di cui alle lettere a), b), c) e d) sono elettive e tutti i membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Alla scadenza:

  • i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio e la proroga dei poteri concerne l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
  • i membri dell’Organo di Controllo o dell’Organo di Revisione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

 

Art. 5
– Consiglio di Amministrazione –

 Il Consiglio di Amministrazione, composto dal numero di 5 membri, è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta:

  1. del Consiglio Comunale di Adria che designa n.2 membri, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, dopo aver preliminarmente proceduto alla qualificazione della maggioranza e della minoranza;
  2. dall’Ordinario Diocesano di Adria (Rovigo), che designa un membro;
  3. dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, che designa un membro da scegliere tra Presidi e Docenti in servizio oppure in quiescenza.

Del Consiglio di Amministrazione fa parte quale Consigliere di diritto a tutti gli effetti un membro nominato dalla Giunta Regionale del Veneto, sulla base delle manifestazioni di interesse espresse in autonomia dai soggetti interessati.

La nomina dei Consiglieri si configura come mera designazione, escludendo ogni forma di rappresentanza o controllo da parte degli Enti preposti alla loro nomina.

I Consiglieri devono essere cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel campo del sociale.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall’interessato.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di dimissioni, morte o dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio stesso di singoli membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuoverà tempestivamente gli atti necessari per la sostituzione, sollecitando le designazioni sostitutive, fino al compimento del quinquennio, presso i rispettivi organi designanti, al fine di ottenere le nuove designazioni, da comunicare quindi al Presidente della Giunta Regionale per l’emissione del Decreto, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

 

Art. 6
– Ineleggibilità, decadenza e incompatibilità –

 Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l’art.2382 del codice civile.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato.
Non possono inoltre farvi parte:

  • coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico;
  • gli Amministratori del Comune e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza di Adria;
  • i dipendenti in attività di servizio degli Enti predetti;
  • coloro che abbiano liti con la Fondazione, o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
  • gli amministratori di Enti di qualsiasi genere dichiarati responsabili in via giudiziaria o amministrativa.


Art. 7
– Poteri del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. 117/2017 ed esercita tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

  • approva entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, o in beni immobili;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  • provvede alla nomina del Presidente;
  • provvede alla nomina e revoca del Segretario;
  • provvede alla nomina del Revisore dei Conti;
  • provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
  • delibera eventuali regolamenti;
  • delibera eventuali modifiche allo Statuto;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  • propone all’Autorità competente l’estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 17.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che questi ne erano a conoscenza.


Art. 8
– Funzionamento del Consiglio di Amministrazione –

 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata, previo avviso telefonico, con lettera di posta elettronica, con relativa comunicazione di avvenuta lettura, almeno 5 giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed inseriti, in ordine cronologico, nell’apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

Agli effetti del computo dei voti, non si tiene conto del membro che non può prendere parte alla decisione e alla votazione in quanto trattasi di deliberazione, atto o provvedimento riguardante interessi propri, di parenti o affini, o interessi di stabilimenti dagli stessi amministrati o di corpi morali dei quali abbiano rappresentanza, o di persone con le quali siano legati da vincolo di società, qualunque ne sia la forma.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono inoltre concorrere direttamente o indirettamente per interposta persona a contratti di compravendita, locazioni, esazioni o appalto con la Fondazione, salvo che si tratti di locazione o compravendita ai pubblici incanti, sempreché siano stati autorizzati a concorrervi, con motivata deliberazione, del Consiglio stesso.


Art. 9

–  Il Presidente –

 Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre:

  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  • cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
  • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d’età.

 

Art. 10

– Organo di Controllo –

 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;
  • può essere chiamato ad assistere, con funzioni consultive, il Consiglio su temi specifici;
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’attività dell’Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nell’apposito libro dei verbali.

 

Art. 11
– Organo di Revisione –

 E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 3l D. Lgs 117/2017 o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Non possono essere nominati Revisori dei Conti i dipendenti delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle ULSS del Veneto e coloro che facciano parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 12

– Segretario –

 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione, all’organizzazione e all’esecuzione delle attività della Fondazione, sotto la direzione e vigilanza del Presidente.

 

Art. 13

– Esercizio finanziario –

 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 14

– Bilancio d’esercizio –

 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall’organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

  

Art. 15

– Bilancio sociale –

 Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale contiene l’indicazione delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio e dei relativi importi, elencando i beneficiari diversi dalle persone fisiche.

 

Art. 16

– Libri sociali obbligatori –

 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 17

– Liquidazione ed estinzione della Fondazione –

 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo amministrativo.

 

Art. 18

– Statuto –

 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

Art. 19

– Norme applicabili –

 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni della normativa vigente in materia e del Codice Civile.

 

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